Art. 98 LFus
1 Gli istituti di previdenza possono trasferire l’insieme del loro patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro istituto di previdenza o a un altro soggetto giuridico.
2 Si applica per analogia l’articolo 88 cpv. 2. Sono applicabili gli articoli 70–77.
3 I trasferimenti di patrimonio nell’ambito di una liquidazione parziale o totale richiedono, se previsto nel diritto della previdenza professionale, l’approvazione dell’autorità di vigilanza.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Convenzioni OIL n. 98, 150 e 154; legge vallesana del 12 ottobre 2006 sugli istituti statali di previdenza (LIEP); controllo astratto delle norme; forza derogatoria del diritto federale1 citazioni
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2Differimento dell'imposizione sugli utili immobiliari in caso di trasmissione del portafoglio immobiliare di una cassa pensione a una fondazione di investimento in cambio di diritti di partecipazione al portafoglio immo…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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