Art. 6 LPS
Sistemazione e preservazione
1 I Cantoni:
- a. provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di percorsi pedonali e sentieri;
- b. assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;
- c. provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.
2 Nell’adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Condizioni per la soppressione di strisce pedonali facenti parte di una rete di percorsi pedonali; priorità al risanamento del passaggio pedonale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni09/06/2016 · 2 citazioni de
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Decisione preliminare in materia edilizia2 citazioni
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1 citazioni05/07/2012 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.