Art. 6 LPS

Sistemazione e preservazione

1 I Cantoni:
  1. a. provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di percorsi pedonali e sentieri;
  2. b. assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;
  3. c. provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.
2 Nell’adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Condizioni per la soppressione di strisce pedonali facenti parte di una rete di percorsi pedonali; priorità al risanamento del passaggio pedonale
    · 14/03/2025 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/06/2016 · 2 citazioni de
  • Decisione preliminare in materia edilizia
    · 01/02/2011 · 2 citazioni de
  • 05/07/2012 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.