Art. 18a LFLP
Liquidazione parziale o liquidazione totale
1 In caso di liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d’uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.
2 La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b–53d, 72a cpv. 4 e 72c cpv. 1 lettere b e c LPP .
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione dell'importo del disavanzo in caso di liquidazione (parziale)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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