Fatti

Il caso riguarda una liquidazione parziale della Fondazione collettiva META per la previdenza professionale, in cui le prestazioni di uscita di [A.] e [D.] sono state ridotte. I ricorrenti avevano diritto al loro intero avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP, poiché in caso di liquidazione parziale l'avere di vecchiaia non deve essere ridotto.

[A.] era socio e amministratore della "B. Carrosserie - Spritzwerk GmbH", che era affiliata alla Fondazione collettiva META. Nell'ambito della liquidazione parziale della cassa pensione della società, il disavanzo è stato interamente addebitato alle prestazioni di uscita di [A.] e [D.], sebbene ciò violi le prescrizioni legali e contrattuali.

Legge

Il Tribunale federale afferma che né l'art. 53d cpv. 3 LPP né le disposizioni contrattuali consentono una riduzione dell'avere di vecchiaia in caso di liquidazione parziale. La Meta non aveva margine di manovra per derogare a tale prescrizione.

Non vi è un abuso di diritto nell'invocare la tutela dell'avere di vecchiaia, poiché il…