Art. 101 ORF
Contenuto dell’iscrizione
1 I diritti di pegno immobiliare sono iscritti nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro.
2 L’iscrizione riporta:
- a. la designazione con un n. o una lett.;
- b. il tipo di diritto di pegno immobiliare;
- c. in caso di cartella ipotecaria: la designazione come cartella ipotecaria registrale o cartella ipotecaria documentale;
- d. la designazione del creditore secondo l’articolo 90 cpv. 1 o la designazione «Portatore»;
- e. la somma garantita dal pegno e, se del caso, il tasso massimo dell’interesse garantito dal pegno conformemente all’articolo 818 cpv. 2 CC;
- f. per i diritti di pegno negoziali: il posto del pegno;
- g. la data dell’iscrizione nel libro giornale;
- h. il rimando al documento giustificativo.
3 Nell’iscrizione può essere inserito un rimando a un’annotazione circa il diritto di subentrare in un posto anteriore.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Iscrizione a registro fondiario di una compravendita immobiliare; potere d'esame dell'ufficiale del registro (art. 965 cpv. 3 CC; art. 26 cpv. 2 RRF)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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