Art. 101 ORF

Contenuto dell’iscrizione

1 I diritti di pegno immobiliare sono iscritti nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro.
2 L’iscrizione riporta:
  1. a. la designazione con un n. o una lett.;
  2. b. il tipo di diritto di pegno immobiliare;
  3. c. in caso di cartella ipotecaria: la designazione come cartella ipotecaria registrale o cartella ipotecaria documentale;
  4. d. la designazione del creditore secondo l’articolo 90 cpv. 1 o la designazione «Portatore»;
  5. e. la somma garantita dal pegno e, se del caso, il tasso massimo dell’interesse garantito dal pegno conformemente all’articolo 818 cpv. 2 CC;
  6. f. per i diritti di pegno negoziali: il posto del pegno;
  7. g. la data dell’iscrizione nel libro giornale;
  8. h. il rimando al documento giustificativo.
3 Nell’iscrizione può essere inserito un rimando a un’annotazione circa il diritto di subentrare in un posto anteriore.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Iscrizione a registro fondiario di una compravendita immobiliare; potere d'esame dell'ufficiale del registro (art. 965 cpv. 3 CC; art. 26 cpv. 2 RRF)
    · 26/05/1998 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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