Fatti

Il conservatore del registro fondiario di Z. ha respinto le iscrizioni n. 1 e 2 del 10/13 gennaio 1997 di C. relative alla registrazione del contratto di vendita e alla costituzione di un titolo di credito al portatore sulla pagina principale n. 3. Ha motivato la sua decisione indicando che, sulla base delle sue conoscenze derivanti da un procedimento precedente e di ulteriori indagini, si doveva partire dall'incapacità di discernimento e quindi dall'incapacità di agire dei venditori al momento della conclusione del contratto. Su ricorso di C., la Commissione di giustizia del Tribunale superiore del Cantone di Lucerna ha annullato la decisione di rigetto dell'ufficio del registro fondiario di Z. e ordinato l'iscrizione delle iscrizioni n. 1 e 2 nel registro fondiario, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni. A. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Tribunale superiore e chiede l'annullamento della stessa e il mantenimento della decisione del 3 aprile 1997. Il Tribunale superiore, il convenuto e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale di giustizia) concludono per il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che, in linea di principio, il conservatore del registro fondiario non debba esaminare la capacità di discernimento del disponente, a meno che questa non sia manifesta o notoria. Nel caso di specie, il conservatore ha ecceduto il suo potere di esame chiedendo il parere del medico curante per chiarire la capacità di discernimento dei venditori. Egli avrebbe dovuto, in assenza di una decisione formale o di una misura di protezione ai sensi…