Art. 965 CC
Prova
1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.
2 La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l’operazione, od è un suo procuratore.
3 La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Iscrizione a registro fondiario di una compravendita immobiliare; potere d'esame dell'ufficiale del registro (art. 965 cpv. 3 CC; art. 26 cpv. 2 RRF)10 citazioni
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2Registro fondiario 1. Potere d'esame dell'ufficiale del registro fondiario (art. 965 CC)7 citazioni
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3Consenso del coniuge per trasferire una quota di comproprietà durante la procedura di divorzio; competenze dell'ufficiale del registro fondiario5 citazioni
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4Annotazione nel registro fondiario di un contratto di locazione (art. 959 CC). 1. Nella procedura volta all'iscrizione di un diritto nel registro fondiario, il potere d'esame dell'ufficiale del registro è limitato all'e…5 citazioni
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5Potere d'esame dell'ufficiale del Registro fondiario. 1. L'ufficiale del Registro fondiario non è tenuto, in linea di principio, ad esaminare la capacità di discernimento del richiedente5 citazioni
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6Consenso del proprietario del fondo alla trasmissione di un diritto di superficie per sé stante e permanente4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grundbuch3 citazioni
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Iscrizione nel registro fondiario2 citazioni
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2 citazioni10/12/2010 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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