Art. 386 CC
Protezione della personalità
1 L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.
2 Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.
3 La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sospensione provvisoria dell'esercizio dei diritti civili7 citazioni
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23 citazioni
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3Potere d'esame dell'ufficiale del Registro fondiario. 1. L'ufficiale del Registro fondiario non è tenuto, in linea di principio, ad esaminare la capacità di discernimento del richiedente3 citazioni
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41. Ammissibilità del ricorso per nullità (art. 68 OG) contro una misura presa in applicazione dell'art. 386 CC (consid. 1). 2. Ordine nel quale il Tribunale federale giudica un ricorso di diritto pubblico e un ricorso p…3 citazioni
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5DTF 57_II_33 citazioni06/02/1931 · 3 citazioni
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Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni09/02/2004 · 3 citazioni de
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Vorsorgliche Entziehung der Handlungsfähigkeit1 citazioni
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1 citazioni04/12/2009 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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