Art. 386 CC

Protezione della personalità

1 L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.
2 Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.
3 La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sospensione provvisoria dell'esercizio dei diritti civili
    · 28/10/1987 · 7 citazioni
  2. 2
    · 06/02/1987 · 3 citazioni
  3. 3
    Potere d'esame dell'ufficiale del Registro fondiario. 1. L'ufficiale del Registro fondiario non è tenuto, in linea di principio, ad esaminare la capacità di discernimento del richiedente
    · 24/02/1986 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. Ammissibilità del ricorso per nullità (art. 68 OG) contro una misura presa in applicazione dell'art. 386 CC (consid. 1). 2. Ordine nel quale il Tribunale federale giudica un ricorso di diritto pubblico e un ricorso p…
    · 05/07/1960 · 3 citazioni
  5. 5
    DTF 57_II_3
    06/02/1931 · 3 citazioni
  6. 6
    · 20/01/1954 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/02/2004 · 3 citazioni de
  • Vorsorgliche Entziehung der Handlungsfähigkeit
    · 26/06/2012 · 1 citazioni de
  • 04/12/2009 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.