Art. 131 ORF

Condizioni

1 Le disposizioni relative alle notificazioni per l’iscrizione si applicano anche alle notificazioni di modifica o cancellazione di un’iscrizione.
2 È inoltre necessaria l’autorizzazione scritta degli aventi diritto, del giudice o di un’altra autorità competente.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali riguardanti le condizioni alle quali si può effettuare la modifica e la cancellazione delle iscrizioni che sono state fatte senza causa legittima o che hanno perduto ogni valore giuridico (art. 975–976b CC).

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario
    · 19/10/2020 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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