Art. 131 ORF
Condizioni
1 Le disposizioni relative alle notificazioni per l’iscrizione si applicano anche alle notificazioni di modifica o cancellazione di un’iscrizione.
2 È inoltre necessaria l’autorizzazione scritta degli aventi diritto, del giudice o di un’altra autorità competente.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali riguardanti le condizioni alle quali si può effettuare la modifica e la cancellazione delle iscrizioni che sono state fatte senza causa legittima o che hanno perduto ogni valore giuridico (art. 975–976b CC).
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.