Art. 133 ORF
Cancellazioni e modifiche nel registro fondiario cartaceo
1 Si cancella un’iscrizione nel registro fondiario cartaceo radiandola completamente nel libro mastro e aggiungendo l’osservazione «cancellata».
2 Si cancella un’iscrizione nel registro fondiario cartaceo radiando nel libro mastro tutta l’iscrizione o la sola parte da modificare e iscrivendo il nuovo testo.
3 Si devono indicare la data e il documento giustificativo della cancellazione o della modifica.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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