Art. 133 ORF

Cancellazioni e modifiche nel registro fondiario cartaceo

1 Si cancella un’iscrizione nel registro fondiario cartaceo radiandola completamente nel libro mastro e aggiungendo l’osservazione «cancellata».
2 Si cancella un’iscrizione nel registro fondiario cartaceo radiando nel libro mastro tutta l’iscrizione o la sola parte da modificare e iscrivendo il nuovo testo.
3 Si devono indicare la data e il documento giustificativo della cancellazione o della modifica.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario
    · 19/10/2020 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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