Art. 135 ORF
Modifica delle iscrizioni di diritti di pegno
1 Per le cartelle ipotecarie documentali e le rendite fondiarie, i dati appartenenti al contenuto necessario del titolo di pegno sono modificati nel libro mastro solo se la modifica è contemporaneamente apportata al titolo di pegno.
2 In caso di perdita del titolo, la modifica può essere effettuata soltanto dopo che il titolo è stato annullato dal giudice ed è stato rilasciato un titolo sostitutivo (duplicato).
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.