Art. 42 ORF

Consegna all’ufficio del registro fondiario di richieste in diversi formati

I Cantoni stabiliscono se, nel caso le richieste siano state fatte pervenire per via elettronica, tutti i documenti giustificativi necessari per il disbrigo dell’operazione vadano consegnati all’ufficio del registro fondiario esclusivamente in forma elettronica o se è autorizzata la consegna anche di documenti giustificativi cartacei.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sull'identità del fondo nell'ambito dell'iscrizione provvisoria e definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori
    · 14/09/2000 · 0 citazioni
  2. 2
    Stato di ripartizione nel fallimento (art. 261 segg
    · 01/09/1977 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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