Art. 42 ORF
Consegna all’ufficio del registro fondiario di richieste in diversi formati
I Cantoni stabiliscono se, nel caso le richieste siano state fatte pervenire per via elettronica, tutti i documenti giustificativi necessari per il disbrigo dell’operazione vadano consegnati all’ufficio del registro fondiario esclusivamente in forma elettronica o se è autorizzata la consegna anche di documenti giustificativi cartacei.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sull'identità del fondo nell'ambito dell'iscrizione provvisoria e definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori0 citazioni
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2Stato di ripartizione nel fallimento (art. 261 segg0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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