Art. 15 GKG

Contravvenzioni

1 Chiunque, intenzionalmente:
  1. a. rifiuta di fornire informazioni, documenti o l’accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 cpv. 1 o fornisce false indicazioni in merito;
  2. b. contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un’altra fattispecie penale, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.
4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/05/2020 · 1 citazioni de
  • Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Art. 14 Abs. 1 GKG)
    · 16/10/2009 · 1 citazioni de Riassunto
  • 26/03/2009 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.