Art. 15 GKG
Contravvenzioni
1 Chiunque, intenzionalmente:
- a. rifiuta di fornire informazioni, documenti o l’accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 cpv. 1 o fornisce false indicazioni in merito;
- b. contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un’altra fattispecie penale, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.
4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni12/05/2020 · 1 citazioni de
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Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Art. 14 Abs. 1 GKG)1 citazioni
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1 citazioni26/03/2009 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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