Art. 47 OPAc

Procedura in caso di acque inquinate

1 Se constata che le acque non corrispondono alle esigenze fissate nell’allegato 2 o che non è garantita l’utilizzazione specifica di dette acque, l’autorità:
  1. a. accerta e valuta la natura e l’entità dell’inquinamento;
  2. b. accerta le cause dell’inquinamento;
  3. c. valuta l’efficacia delle misure possibili;
  4. d. provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alle corrispondenti prescrizioni.
2 Se le fonti dell’inquinamento sono diverse, occorre armonizzare tra loro le misure che i responsabili sono tenuti ad adottare.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/09/2020 · 2 citazioni de
  • Gewässerschutz
    · 31/08/2023 · 1 citazioni de Riassunto
  • Grundwasserschutzzonen Nutzenbuech-Rüeggetschwil
    · 19/12/2023 · 0 citazioni de

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