Art. 47 OPAc
Procedura in caso di acque inquinate
1 Se constata che le acque non corrispondono alle esigenze fissate nell’allegato 2 o che non è garantita l’utilizzazione specifica di dette acque, l’autorità:
- a. accerta e valuta la natura e l’entità dell’inquinamento;
- b. accerta le cause dell’inquinamento;
- c. valuta l’efficacia delle misure possibili;
- d. provvede affinché vengano adottate le misure necessarie in base alle corrispondenti prescrizioni.
2 Se le fonti dell’inquinamento sono diverse, occorre armonizzare tra loro le misure che i responsabili sono tenuti ad adottare.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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