Art. 2 LRD
Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica:
- a. agli intermediari finanziari;
- b. alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti);
- c. ai consulenti.
2 Sono intermediari finanziari:
- a. le banche secondo l’articolo 1a della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l’articolo 1b LBCR; abis. i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 2 cpv. 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi);
- b. le direzioni dei fondi secondo l’articolo 2 cpv. 1 lett. d LIsFi; bbis. i titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 cpv. 2 lettere b–d della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all’articolo 2 cpv. 1 lett. c LIsFi;
- c. gli istituti d’assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l’assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
- d. le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 2 cpv. 1 lett. e LIsFi; dbis. le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi); dter. i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l’articolo 4 cpv. 2 LInFi; dquater. i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l’articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
- e. le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD);
- f. gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
- g. i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l’articolo 42bis della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3 Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
- a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
- b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
- c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
- d. ... e. ... f. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
- g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
3bis Sono consulenti le persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, partecipano per conto di terzi a transazioni finanziarie, compresa l’organizzazione di mezzi, in relazione con gli atti e negozi giuridici seguenti:
- a. la vendita o l’acquisto di un fondo;
- b. la costituzione di un ente giuridico non operativo con sede in Svizzera o di un ente giuridico con sede all’estero;
- c. la gestione o l’amministrazione di un ente giuridico non operativo;
- d. i conferimenti e le distribuzioni di un ente giuridico non operativo;
- e. la vendita o l’acquisto di un ente giuridico sempreché avvenga per il tramite di un ente giuridico non operativo.
3ter Sono consulenti anche le persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, mettono a disposizione di un ente giuridico un indirizzo o locali che fungano da sede o domicilio per una durata superiore a sei mesi.
4 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
- a. la Banca nazionale svizzera;
- b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale;
- c. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale;
- d. gli intermediari finanziari di cui al cpv. 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al cpv. 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
- e. i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l’istituto cui compete la gestione secondo l’articolo 118h cpv. 1, 2 o 4 LICol assicura l’adempimento degli obblighi previsti nella presente legge;
- f. gli avvocati e i notai che esercitano un’attività nel quadro di procedimenti giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali, compresi la rappresentanza in un procedimento e la consulenza in relazione con la preparazione e l’esecuzione dello stesso, il chiarimento dei fatti, la valutazione del rischio processuale, l’impedimento di un tale procedimento o la messa in atto dei risultati del procedimento.
4bis Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge i consulenti abilitati o sorvegliati dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori per la loro attività di revisione o di audit.
4ter Tenuto conto del debole rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ad essi correlato sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
- a. le transazioni riguardanti fondi o enti giuridici che hanno luogo in virtù del diritto di famiglia, del diritto matrimoniale, del diritto successorio o di donazioni, oppure che vedono opposte persone che hanno legami tra loro ai sensi dell’articolo 2 cpv. 2 lett. a LIsFI;
- b. i trasferimenti di fondi o di enti giuridici per un valore inferiore a cinque milioni di franchi sempreché il prezzo di acquisto sia versato e ricevuto esclusivamente per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari sottoposti alla legge;
- c. l’acquisto in Svizzera di un immobile ad uso abitativo proprio o di un immobile ad uso abitativo che serva da immobile sostitutivo secondo l’articolo 12 cpv. 3 lett. e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;
- d. il trasferimento di aziende o fondi agricoli secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale a persone che intendono occuparsi esse stesse della loro gestione;
- e. il trasferimento di fondi ai fini di un raggruppamento o di procedure analoghe;
- f. le attività svolte in nome di un organo di enti giuridici operativi o di fondazioni di pubblica utilità o di associazioni operative che hanno sede in Svizzera;
- g. la costituzione di fondazioni a causa di morte;
- h. le autenticazioni senza attività di consulenza accessoria.
5 Il Consiglio federale può prevedere mediante ordinanza ulteriori eccezioni ai capoversi 3bis e 3ter.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liquidazione di un intermediario finanziario che esercita un'attività contraria alla legge15 citazioni
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214 citazioni
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3Estensione delle competenze di sorveglianza della FINMA nei confronti di organismi di autoregolamentazione in materia di riciclaggio di denaro13 citazioni
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4Carente diligenza in operazioni finanziarie1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni18/02/2016 · 8 citazioni de
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Sanktionsverfügung6 citazioni
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Neues Reglement eines Casinos - Gesuch um Prüfung und Feststellung als angemessener Mindeststandard6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.