Art. 18 LATer
Obbligo di autorizzazione
1 Necessita di un’autorizzazione rilasciata dall’Istituto chi, a titolo professionale:
- a. importa medicamenti allo scopo di smerciarli o di dispensarli;
- b. esporta medicamenti allo scopo di smerciarli o di dispensarli;
- c. commercia in medicamenti dalla Svizzera, senza che questi tocchino il territorio svizzero;
- d. esercita a partire dalla Svizzera l’attività di mediatore o agente in medicamenti.
2 Il Consiglio federale precisa i requisiti per le attività di cui al cpv. 1.
3 Può adottare eccezioni all’obbligo di autorizzazione per:
- a. il personale sanitario con attività transfrontaliera;
- b. le organizzazioni internazionali.
4 L’immagazzinamento in un deposito doganale o in un deposito franco doganale è considerato importazione.
5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali per il transito.
6 Se un altro Paese esige certificati d’esportazione e attestati per i medicamenti da importare, l’Istituto può rilasciarli alle persone autorizzate a esportare.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fornitura di medicamenti a clienti in Svizzera da un magazzino situato in Germania5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Heilmittelgesetz, Verweigerung der Betriebsbewilligung7 citazioni
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7 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.