Art. 18 LATer

Obbligo di autorizzazione

1 Necessita di un’autorizzazione rilasciata dall’Istituto chi, a titolo professionale:
  1. a. importa medicamenti allo scopo di smerciarli o di dispensarli;
  2. b. esporta medicamenti allo scopo di smerciarli o di dispensarli;
  3. c. commercia in medicamenti dalla Svizzera, senza che questi tocchino il territorio svizzero;
  4. d. esercita a partire dalla Svizzera l’attività di mediatore o agente in medicamenti.
2 Il Consiglio federale precisa i requisiti per le attività di cui al cpv. 1.
3 Può adottare eccezioni all’obbligo di autorizzazione per:
  1. a. il personale sanitario con attività transfrontaliera;
  2. b. le organizzazioni internazionali.
4 L’immagazzinamento in un deposito doganale o in un deposito franco doganale è considerato importazione.
5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali per il transito.
6 Se un altro Paese esige certificati d’esportazione e attestati per i medicamenti da importare, l’Istituto può rilasciarli alle persone autorizzate a esportare.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fornitura di medicamenti a clienti in Svizzera da un magazzino situato in Germania
    · 25/10/2004 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.