Art. 159a ORC
Cancellazione d’ufficio in caso di fallimento
1 Un ente giuridico è cancellato d’ufficio se:
- a. in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione conformemente all’articolo 159 lett. d o, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;
- b. la procedura fallimentare è chiusa da una decisione emanata dal tribunale; sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale.
2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
- a. il fatto che, in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, entro il termine fissato non è stata fatta alcuna opposizione motivata contro la cancellazione o che, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;
- b. il fatto che l’impresa individuale è stata cancellata o, se del caso, il fatto che non è stata cancellata perché prosegue l’attività aziendale.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni12/11/2025 · 1 citazioni
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Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts1 citazioni
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1 citazioni25/11/2022 · 1 citazioni de
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