Art. 159a ORC

Cancellazione d’ufficio in caso di fallimento

1 Un ente giuridico è cancellato d’ufficio se:
  1. a. in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione conformemente all’articolo 159 lett. d o, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;
  2. b. la procedura fallimentare è chiusa da una decisione emanata dal tribunale; sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale.
2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
  1. a. il fatto che, in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, entro il termine fissato non è stata fatta alcuna opposizione motivata contro la cancellazione o che, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;
  2. b. il fatto che l’impresa individuale è stata cancellata o, se del caso, il fatto che non è stata cancellata perché prosegue l’attività aziendale.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/11/2025 · 1 citazioni
  • Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts
    · 24/08/2023 · 1 citazioni de Riassunto
  • 25/11/2022 · 1 citazioni de

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