Art. 17 ORC
Persone che notificano l’iscrizione
1 Laddove la legislazione non disponga altrimenti, la notificazione è effettuata:
- a. da una o più persone autorizzate a rappresentare l’ente giuridico interessato conformemente al loro diritto di firma;
- b. da terzi con procura;
- c. dal proprietario in caso di procura non commerciale;
- d. dal capo dell’indivisione.
2 Le seguenti iscrizioni possono inoltre essere notificate dalle persone interessate:
- a. la cancellazione dei membri degli organi o dei poteri di rappresentanza (art. 933 cpv. 2 CO);
- b. la modifica dei dati personali secondo l’articolo 119;
- c. la cancellazione del domicilio legale secondo l’articolo 117 cpv. 3.
3 La procura conferita a terzi secondo il cpv. 1 lett. b, deve essere firmata da uno o più membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione autorizzato a rappresentare l’ente giuridico interessato conformemente al diritto di firma. Va allegata alla notificazione.
4 Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un’iscrizione, gli esecutori testamentari o i liquidatori dell’eredità possono procedere alla notificazione in loro vece.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2018.005662 citazioni23/01/2019 · 2 citazioni de
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VB.2017.002672 citazioni18/07/2017 · 2 citazioni de
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Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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