Fatti

I ricorrenti [A.X.] e [B.X.] fondarono insieme al loro fratello [C.X.] il 18 maggio 1989 una società collettiva con sede in [I.] (Canton Basilea Campagna). Questa fu iscritta nel registro delle imprese il 5 dicembre 1990. Il 17 giugno 2011 [C.X.] comunicò la risoluzione del contratto di società al 31 dicembre 2011 e dichiarò che la liquidazione della società doveva essere iscritta nel registro delle imprese e che si doveva procedere immediatamente con la liquidazione.

Il 2 gennaio 2012 [A.X.] e [B.X.] presentarono all'ufficio del registro delle imprese del Canton Basilea Campagna la lettera di risoluzione di [C.X.] del 17 giugno 2011 e notificarono la liquidazione. L'ufficio del registro delle imprese cancellò [C.X.] come socio con firma singola e il figlio [D.X.] autorizzato a firmare, pose la società collettiva in liquidazione e iscrisse i fratelli di [C.X.] come soci e liquidatori con firma singola.

Contro questo registro delle imprese [C.X.] presentò opposizione e chiese l'annullamento dell'iscrizione eseguita d'ufficio. Il tribunale cantonale di Basilea Campagna accolse il ricorso di [C.X.] e ingiunse all'ufficio del registro delle imprese di cancellare le iscrizioni e le modifiche e di ripristinare le iscrizioni vigenti fino al 2 gennaio 2012.

[A.X.] e [B.X.] presentarono ricorso al Tribunale federale e chiesero l'annullamento della sentenza del tribunale cantonale e il ripristino delle iscrizioni originali nel registro delle imprese.

Legge

Il Tribunale federale esaminò l'ammissibilità del ricorso e concluse che i ricorrenti erano legittimati a presentare il ricorso, poiché erano particolarmente coinvolti nella decisione impugnata e avevano un interesse degno di protezione alla sua abolizione o modifica.

I ricorrenti lamentarono una violazione dell'art. 556 cpv. 1 CO e dell'art. 583 cpv. 3 CO, poiché l'autorità inferiore aveva annullato la cancellazione di [C.X.] come socio e l'iscrizione dei ricorrenti come liquidatori. Tuttavia, il Tribunale federale concluse che l'autorità inferiore aveva giustamente qualificato la lettera di risoluzione di [C.X.] del 17 giugno 2011 come non costituente una notifica ai sensi dell'art. 15 ORC, poiché si trattava di una lettera ai soci e non all'ufficio del registro delle imprese.

Il Tribunale federale respinse anche la lamentela dei ricorrenti, secondo cui l'autorità inferiore aveva violato l'art. 566 CO, annullando la cancellazione di [D.X.] come…