Art. 42 ORC
Scioglimento e cancellazione
1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l’iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO).
2 Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci.
3 In caso di scioglimento della società l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
- a. il fatto che la società è stata sciolta;
- b. la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
- c. i liquidatori.
4 Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO).
5 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag1 citazioni
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