Art. 18 ORC

Firma

1 Laddove la legislazione non disponga altrimenti, la notificazione deve essere firmata dalle persone di cui all’articolo 17.
2 La notificazione effettuata su carta deve essere firmata presso l’ufficio del registro di commercio o prodotta con le firme autenticate. Un’autenticazione non è richiesta in caso di firme di terzi con procura e se le firme sono già state prodotte in precedenza in forma autenticata per il medesimo ente giuridico. Se vi sono motivi fondati per dubitare dell’autenticità della firma, l’ufficio del registro di commercio può chiedere una nuova autenticazione.
3 Se firmano la notificazione presso l’ufficio del registro di commercio, le persone che notificano l’iscrizione devono attestare la loro identità mediante passaporto, carta d’identità o carta di soggiorno svizzera validi.
4 Le notificazioni elettroniche devono essere munite di una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettere e e j FiEle . Fatto salvo l’articolo 21, non devono essere depositate le firme autografe delle persone che sottoscrivono la notificazione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag
    · 21/03/2013 · 0 citazioni de Riassunto
  • VB.2015.00572
    17/05/2011 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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