Art. 2 LIPI

Compiti

1 L’IPI adempie i seguenti compiti:
  1. a. cura la preparazione e l’esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d’invenzione, la protezione di design, i diritti d’autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;
  2. b. esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lett. a nonché i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale;
  3. c. offre la sua consulenza al Consiglio federale e alle altre autorità federali su questioni economiche generali per quanto riguarda la proprietà intellettuale;
  4. d. rappresenta la Svizzera, se necessario d’intesa con altre unità amministrative della Confederazione, nell’ambito di organizzazioni o accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale;
  5. e. collabora nell’ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali, sempre che questi riguardino la proprietà intellettuale;
  6. f. partecipa alla cooperazione tecnica nell’ambito della proprietà intellettuale;
  7. g. fornisce, nel suo settore di competenze, prestazioni di servizi sulla base del diritto privato; in particolare diffonde informazioni sui sistemi di protezione dei beni immateriali e sullo stato della tecnica.
2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’IPI; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.
3 L’IPI collabora con l’Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere.
3bis Nell’adempimento dei compiti di cui al cpv. 1 lett. f, l’IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.
4 Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione negata a un marchio di garanzia; legittimazione a ricorrere dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (art. 2 lett. a LPM; art. 103 lett. b OG)
    · 07/06/2005 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 07/06/2005 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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