Art. 193 LDIP
1 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.
2 Ad istanza di una parte, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale attesta l’esecutività.
3 Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto internazionale privato; rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di un lodo arbitrale (art. 80 cpv. 1 LEF, art. 1 cpv. 1 lett. e, art. 189 e 190 LDIP)3 citazioni
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2Lodi arbitrali impugnabili nel senso dell'art. 190 LDIP in relazione con l'art. 77 cpv. 1 LTF1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Internationales Schiedsgericht1 citazioni
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Art. 9 BV (Rechtsöffnung)1 citazioni
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Schiedsspruch vom 21. Juni 2019 ([...])0 citazioniZK.2019.8· 22/11/2019 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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