Art. 193 LDIP

1 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.
2 Ad istanza di una parte, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale attesta l’esecutività.
3 Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto internazionale privato; rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di un lodo arbitrale (art. 80 cpv. 1 LEF, art. 1 cpv. 1 lett. e, art. 189 e 190 LDIP)
    · 09/12/2003 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Lodi arbitrali impugnabili nel senso dell'art. 190 LDIP in relazione con l'art. 77 cpv. 1 LTF
    · 10/11/2010 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Internationales Schiedsgericht
    · 10/11/2010 · 1 citazioni de
  • Art. 9 BV (Rechtsöffnung)
    · 09/12/2003 · 1 citazioni de
  • Schiedsspruch vom 21. Juni 2019 ([...])
    ZK.2019.8
    · 22/11/2019 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.