Art. 107 AIMP
Esecuzione della sanzione
1 La sanzione stabilita dal giudice è eseguita secondo il diritto svizzero.
2 L’esecuzione cessa con l’estinzione o l’abrogazione dell’esecutività della decisione nello Stato richiedente.
3 Se è stata eseguita soltanto una decisione sulle spese, le somme riscosse, dedotti gli esborsi, sono consegnate allo Stato richiedente sempreché accordi la reciprocità.
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni11/12/2001 · 2 citazioni de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2025.1490 citazioniWBE.2025.149· 05/06/2025 · 0 citazioni de
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Vollstreckung eines deutschen Strafurteils0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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