Art. 107 AIMP

Esecuzione della sanzione

1 La sanzione stabilita dal giudice è eseguita secondo il diritto svizzero.
2 L’esecuzione cessa con l’estinzione o l’abrogazione dell’esecutività della decisione nello Stato richiedente.
3 Se è stata eseguita soltanto una decisione sulle spese, le somme riscosse, dedotti gli esborsi, sono consegnate allo Stato richiedente sempreché accordi la reciprocità.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/12/2001 · 2 citazioni de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2025.149
    WBE.2025.149
    · 05/06/2025 · 0 citazioni de
  • Vollstreckung eines deutschen Strafurteils
    · 19/04/2007 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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