Art. 18b AIMP
Dati relativi al traffico informatico
1 L’autorità federale o cantonale incaricata di trattare una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all’estero di dati elettronici relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:
- a. le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine all’estero; oppure b. tali dati sono stati acquisiti dall’autorità d’esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata (art. 269–281 CPP ).
2 Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell’assistenza giudiziaria sia passata in giudicato.
3 La decisione di cui al cpv. 1 e, se del caso, l’ordine e l’autorizzazione della sorveglianza devono essere tempestivamente comunicati all’UFG.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trasmissione anticipata all'estero del risultato di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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