Fatti

Il 4 aprile 2016, l'Ufficio del Procuratore Pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione immediata alle autorità francesi dei risultati delle misure di sorveglianza telefonica effettuate su collegamenti attribuiti alla società [A. SA] e a [B.], prima che le persone interessate ne fossero informate. [A. SA] e [B.] hanno fatto ricorso contro questa decisione.

Con sentenza del 21 dicembre 2016, la Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo che le condizioni poste per la trasmissione immediata consentissero di prevenire qualsiasi danno irreparabile.

[A. SA] e [B.] hanno quindi presentato un ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte dei reclami e l'accertamento che la trasmissione anticipata delle intercettazioni telefoniche non fosse ammissibile ai sensi dell'art. 18a della Legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (EIMP).

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, dichiarando ricevibile il ricorso presentato alla Corte dei reclami e constatando che la trasmissione anticipata era illecita ai sensi dell'art. 18a EIMP.

Infatti, secondo il Tribunale federale, il diritto svizzero di procedura penale prevede che il risultato delle intercettazioni telefoniche possa essere utilizzato prima che l'interessato ne sia a conoscenza. Tuttavia, nel campo dell'assistenza giudiziaria, il principio di una trasmissione di informazioni all'estero in tempo reale va contro le regole generali sulla procedura di…