Art. 18a AIMP
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
1 Nei casi di estradizione, l’UFG può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita.
2 Negli altri casi di assistenza giudiziaria, le seguenti autorità possono ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni:
- a. il pubblico ministero della Confederazione o del Cantone investiti della domanda d’assistenza;
- b. l’UFG, se esegue esso stesso la domanda d’assistenza.
3 L’ordine di procedere alla sorveglianza dev’essere sottoposto per approvazione alle seguenti autorità:
- a. al giudice federale dei provvedimenti coercitivi, se l’ordine emana dalle autorità federali;
- b. al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi, se l’ordine emana dalle autorità cantonali.
4 Per altro, le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dagli articoli 269–279 CPP e dalla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trasmissione anticipata all'estero del risultato di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni0 citazioni
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2Dissuggellamento e perquisizione ai fini dell'assistenza giudiziaria internazionale di documenti e dati elettronici di uno studio legale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni27/05/2003 · 1 citazioni de
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.