Art. 18a AIMP

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

1 Nei casi di estradizione, l’UFG può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita.
2 Negli altri casi di assistenza giudiziaria, le seguenti autorità possono ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni:
  1. a. il pubblico ministero della Confederazione o del Cantone investiti della domanda d’assistenza;
  2. b. l’UFG, se esegue esso stesso la domanda d’assistenza.
3 L’ordine di procedere alla sorveglianza dev’essere sottoposto per approvazione alle seguenti autorità:
  1. a. al giudice federale dei provvedimenti coercitivi, se l’ordine emana dalle autorità federali;
  2. b. al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi, se l’ordine emana dalle autorità cantonali.
4 Per altro, le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dagli articoli 269–279 CPP e dalla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Trasmissione anticipata all'estero del risultato di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni
    · 27/03/2017 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Dissuggellamento e perquisizione ai fini dell'assistenza giudiziaria internazionale di documenti e dati elettronici di uno studio legale
    · 11/02/2004 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.