Art. 38 AIMP
Condizioni
1 La persona perseguita può essere estradata soltanto alla condizione che lo Stato richiedente:
- a. non la persegua, punisca o riestradi a uno Stato terzo per un atto commesso prima dell’estradizione e per il quale questa non è stata concessa;
- b. non ne restringa la libertà personale per un altro motivo antecedente all’estradizione;
- c. non la deferisca a un tribunale d’eccezione; e d. a richiesta, trasmetta alle autorità svizzere una copia ufficialmente certificata conforme della decisione che conchiude il procedimento penale.
2 Le condizioni giusta il cpv. 1 lettere a e b decadono se:
- a. la persona perseguita o estradata vi rinuncia espressamente; o b. la persona estradata: 1. benché resa edotta delle conseguenze e benché ne avesse la possibilità, non ha abbandonato il territorio dello Stato richiedente entro quarantacinque giorni dalla liberazione condizionale o definitiva o, abbandonatolo, vi è ritornata, o 2. vi è stata ricondotta da uno Stato terzo.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principio della specialità, termine di rispetto15 citazioni
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2Doppia punibilità2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni10/01/2018 · 2 citazioni de
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2 citazioni27/03/2013 · 2 citazioni de
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Auslieferung an Deutschland2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.