Art. 38 AIMP

Condizioni

1 La persona perseguita può essere estradata soltanto alla condizione che lo Stato richiedente:
  1. a. non la persegua, punisca o riestradi a uno Stato terzo per un atto commesso prima dell’estradizione e per il quale questa non è stata concessa;
  2. b. non ne restringa la libertà personale per un altro motivo antecedente all’estradizione;
  3. c. non la deferisca a un tribunale d’eccezione; e d. a richiesta, trasmetta alle autorità svizzere una copia ufficialmente certificata conforme della decisione che conchiude il procedimento penale.
2 Le condizioni giusta il cpv. 1 lettere a e b decadono se:
  1. a. la persona perseguita o estradata vi rinuncia espressamente; o b. la persona estradata: 1. benché resa edotta delle conseguenze e benché ne avesse la possibilità, non ha abbandonato il territorio dello Stato richiedente entro quarantacinque giorni dalla liberazione condizionale o definitiva o, abbandonatolo, vi è ritornata, o 2. vi è stata ricondotta da uno Stato terzo.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Principio della specialità, termine di rispetto
    · 17/09/2009 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Doppia punibilità
    · 23/02/2016 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.