Art. 52 AIMP

Diritto d’essere sentiti

1 La domanda e i documenti a sostegno sono presentati alla persona perseguita e al suo patrocinatore. Al momento della notificazione dell’ordine di arresto in vista d’estradizione, l’autorità cantonale accerta se la persona perseguita è identica a quella designata nella domanda. La informa sulle condizioni dell’estradizione e dell’estradizione semplificata, avvertendola del suo diritto di interporre ricorso e dei suoi diritti di designare un patrocinatore di sua scelta o di farsi patrocinare d’ufficio.
2 La persona perseguita è brevemente interrogata sulle sue condizioni personali, segnatamente sulla cittadinanza e sui rapporti con lo Stato richiedente, e su eventuali obiezioni contro l’ordine di arresto o l’estradizione. Il patrocinatore può partecipare a questa audizione.
3 Se l’estradato dev’essere perseguito per altri reati o riestradato a uno Stato terzo, l’UFG fa in modo che l’audizione di cui al cpv. 2 sia fatta e verbalizzata da un’autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Indennità per carcerazione ingiustificata a fini d'estradizione. 1. Competenza della Camera d'accusa
    · 15/07/1991 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 30/04/2021 · 5 citazioni de
  • 26/03/2018 · 4 citazioni de
  • Internationale Rechtshilfe; Auslieferung an Italien
    · 26/04/2018 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.