Art. 54 AIMP

Estradizione semplificata

1 Se, secondo il verbale steso da un’autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicitamente all’attuazione della procedura d’estradizione, l’UFG, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna.
2 La rinuncia può essere revocata fintanto che l’UFG non abbia autorizzato la consegna.
3 L’estradizione semplificata ha gli stessi effetti di un’estradizione e soggiace alle medesime condizioni. Lo Stato richiedente dev’esserne reso attento.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Estradizione alla Germania; prova dell'alibi, art. 53 AIMP; art. 3 CEDU
    · 03/07/1997 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Estradizione all'Italia di un presunto membro delle "Brigate rosse"
    · 18/09/2002 · 4 citazioni
  3. 3
    Art. 18, 45 cpv. 1 e 47 cpv. 3 AIMP
    · 16/02/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.