Art. 54 AIMP
Estradizione semplificata
1 Se, secondo il verbale steso da un’autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicitamente all’attuazione della procedura d’estradizione, l’UFG, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna.
2 La rinuncia può essere revocata fintanto che l’UFG non abbia autorizzato la consegna.
3 L’estradizione semplificata ha gli stessi effetti di un’estradizione e soggiace alle medesime condizioni. Lo Stato richiedente dev’esserne reso attento.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Estradizione alla Germania; prova dell'alibi, art. 53 AIMP; art. 3 CEDU8 citazioni
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2Estradizione all'Italia di un presunto membro delle "Brigate rosse"4 citazioni
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3Art. 18, 45 cpv. 1 e 47 cpv. 3 AIMP0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni18/06/2002 · 5 citazioni de
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3 citazioni26/05/2017 · 3 citazioni de
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1 citazioni23/08/2021 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.