Art. 59 AIMP

Consegna di oggetti e beni

1 Se le condizioni per l’estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che:
  1. a. possono servire come mezzi di prova, o b. provengono dal reato.
2 Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un’autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3 Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono:
  1. a. oggetti con i quali è stato commesso il reato;
  2. b. il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l’indebito profitto;
  3. c. i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore del reato e il valore di rimpiazzo.
4 Gli oggetti o i beni che provengono del reato possono essere trattenuti in Svizzera se:
  1. a. il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
  2. b. un’autorità fa valere diritti su di essi; o c. una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all’estero.
5 Parimenti, oggetti o beni giusta il cpv. 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
6 Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il cpv. 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se:
  1. a. lo Stato richiedente vi acconsente;
  2. b. nel caso del cpv. 4 lett. b, l’autorità dà il suo consenso, o c. la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera.
7 La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall’estradizione effettiva della persona perseguita.
8 Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al cpv. 1 lett. b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza giudiziaria in materia penale alla Repubblica delle Filippine; art. 74a AIMP: consegna di beni a scopo di confisca o di restituzione
    · 10/12/1997 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 05/06/2013 · 0 citazioni de
  • 19/05/2003 · 0 citazioni de
  • des vorliegenden Verfahrens ist jedoch nicht der Nichteintretensentscheid des Appellationsgerichts als solcher: Das Bundesgericht ist nicht Rechtsmittelinstanz gegenüber den US-Gerichten. Es hat nur zu entscheiden, ob die Auslieferung für die Vollstreckung des rechtskräftigen Strafurteils des Merrimack County Superior Court gewährt werden kann.
    · 21/07/2000 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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