Art. 69 AIMP

Notificazione di citazioni. Salvacondotto

1 Chiunque riceve una citazione a comparire davanti a un’autorità estera non è tenuto a ottemperarvi.
2 Le citazioni che contengono comminatorie coercitive non sono notificate.
3 La notificazione di una citazione può essere subordinata alla condizione che al destinatario sia assicurato un salvacondotto per un adeguato periodo di tempo e la libera uscita dal territorio dello Stato richiedente. A richiesta del destinatario, l’autorità notificante chiede allo Stato richiedente, prima di trasmettergli la prova della notificazione, di dargli, per scritto, un’assicurazione in tal senso.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Citazione a comparire dell'imputato all'estero
    · 27/03/2014 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.