Art. 75 AIMP
Legittimazione
1 Possono domandare l’assistenza le autorità chiamate a perseguire infrazioni o a decidere in altri procedimenti cui s’applica la presente legge.
2 Le autorità svizzere possono procedere a operazioni processuali, che secondo le prescrizioni dello Stato richiedente sono di spettanza delle parti, anche a domanda delle parti legittimate a tal fine.
3 L’UFG presenta la domanda se l’assistenza è necessaria fuori di un procedimento penale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Impiego di agenti infiltrati esteri nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale; competenza del Presidente della Corte dei reclami penali nell'ambito della procedura di approvazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.