Art. 80b AIMP
Partecipazione al procedimento ed esame degli atti
1 Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.
2 I diritti giusta il cpv. 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:
- a. nell’interesse del procedimento estero;
- b. per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente;
- c. per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere;
- d. per la protezione di interessi privati essenziali;
- e. nell’interesse di un procedimento svizzero.
3 Il diniego d’esame o di partecipazione al procedimento dev’essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Violazione di elementari principi procedurali nel procedimento svizzero; obbligo di motivazione ed esame preliminare della censura30 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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30 citazioni10/08/2016 · 30 citazioni de
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16 citazioni19/08/2008 · 16 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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