Art. 80b AIMP

Partecipazione al procedimento ed esame degli atti

1 Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.
2 I diritti giusta il cpv. 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:
  1. a. nell’interesse del procedimento estero;
  2. b. per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente;
  3. c. per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere;
  4. d. per la protezione di interessi privati essenziali;
  5. e. nell’interesse di un procedimento svizzero.
3 Il diniego d’esame o di partecipazione al procedimento dev’essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Violazione di elementari principi procedurali nel procedimento svizzero; obbligo di motivazione ed esame preliminare della censura
    · 14/12/2018 · 30 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Russische Föderation
    · 03/07/2007 · 37 citazioni de Riassunto
  • 10/08/2016 · 30 citazioni de
  • 19/08/2008 · 16 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.