Art. 80o AIMP
Richiesta di informazioni complementari allo Stato richiedente
1 Se sono necessarie informazioni complementari, l’UFG le chiede allo Stato richiedente su richiesta dell’autorità d’esecuzione o dell’autorità di ricorso.
2 L’autorità competente sospende se del caso totalmente o parzialmente il disbrigo della domanda e decide sui punti che, secondo lo stato degli atti, possono essere giudicati.
3 L’UFG assegna allo Stato richiedente un termine congruo per la risposta. Scaduto infruttuosamente tale termine, la domanda d’assistenza giudiziaria viene esaminata sulla base dello stato degli atti.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Violazione di elementari principi procedurali nel procedimento svizzero; obbligo di motivazione ed esame preliminare della censura3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni08/05/2007 · 5 citazioni de
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande; Herausgabe von Vermögenswerten3 citazioni
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Türkei; Herausgabe von Vermögenswerten zur Einziehung2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.