Art. 93 AIMP
Spese
1 Le spese procedurali stabilite dallo Stato richiedente sono aggiunte a quelle del procedimento in Svizzera e riscosse. Esse non sono rimborsate allo Stato richiedente.
2 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe e, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, circa gli oggetti confiscati.
3 Lo Stato richiesto, se assume il perseguimento, è informato delle spese procedurali occorse in Svizzera fino a tale momento. Queste spese non sono ripetute.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Perseguimento penale in via sostitutiva, ripartizione delle spese in caso di abbandono0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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