Art. 34 OAIMP

Oneri

1 Se l’autorità estera richiedente non ha dato alcuna assicurazione, l’autorità svizzera competente l’avverte che:
  1. a. l’informazione non può essere usata in procedimenti per i quali l’assistenza è inammissibile;
  2. b. qualsiasi altro uso dell’informazione è subordinato al consenso dell’Ufficio federale.
2 Ne va del pari allorché un’autorità estera ottiene l’autorizzazione di consultare un incartamento svizzero fuori di un procedimento di assistenza giudiziaria.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; principio della specialità (art. 67 cpv. 1 AIMP; riserva della Svizzera all'art. 2 lett. b alla CEAG)
    · 15/04/1996 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich
    · 09/07/2014 · 0 citazioni de Riassunto
  • 03/04/2009 · 0 citazioni de
  • 18/07/2000 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.