Art. 34 OAIMP
Oneri
1 Se l’autorità estera richiedente non ha dato alcuna assicurazione, l’autorità svizzera competente l’avverte che:
- a. l’informazione non può essere usata in procedimenti per i quali l’assistenza è inammissibile;
- b. qualsiasi altro uso dell’informazione è subordinato al consenso dell’Ufficio federale.
2 Ne va del pari allorché un’autorità estera ottiene l’autorizzazione di consultare un incartamento svizzero fuori di un procedimento di assistenza giudiziaria.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; principio della specialità (art. 67 cpv. 1 AIMP; riserva della Svizzera all'art. 2 lett. b alla CEAG)2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich0 citazioni
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0 citazioni03/04/2009 · 0 citazioni de
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0 citazioni18/07/2000 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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