Art. 27bis LAI
Economicità dei provvedimenti sanitari
1 Il rimborso può essere rifiutato per le prestazioni eccedenti il limite richiesto dall’interesse dell’assicurato e dallo scopo dei provvedimenti sanitari. L’ufficio AI può esigere dal fornitore di provvedimenti sanitari la restituzione di rimborsi ai sensi della presente legge ottenuti indebitamente.
2 Il fornitore di provvedimenti sanitari deve fare usufruire l’ufficio AI di sconti diretti o indiretti che ha ottenuto:
- a. da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato;
- b. da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici.
3 Se il fornitore di provvedimenti sanitari disattende questo obbligo, l’ufficio AI può esigere la restituzione dello sconto.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimborso delle spese per cure stazionarie in caso di provvedimenti sanitari d'integrazione4 citazioni
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2Competenza del tribunale arbitrale delle assicurazioni sociali (assicurazione invalidità)0 citazioni
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3Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Invalidenversicherung (vorinstanzliches Verfahren; Prozessvoraussetzung)10 citazioni
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Assicurazione invalidità4 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.