Art. 40 LAI

Importo delle rendite

1 Le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.
2 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA , le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell’AVS.
3 Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, sono pari al 133 e 1 /3 per cento dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Supplemento di rendita in caso d'invalidità precoce
    · 21/11/2011 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 21/11/2011 · 2 citazioni de
  • Assicurazione per l'invalidità (indennità di parte; procedura cantonale)
    · 13/11/2025 · 1 citazioni de
  • richterliche Korrektur der Ungleichbehandlung zwischen Versicherten, die vor Absolvierung des 25. Altersjahrs rentenbegründend invalid wurden
    IV.2010.00715
    · 28/06/2011 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.