Art. 74 LAI

Organizzazioni private d’aiuto agli invalidi

1 L’assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell’aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall’adempimento dei compiti seguenti:
  1. a. consulenza e assistenza per gli invalidi;
  2. b. consulenza per i congiunti degli invalidi;
  3. c. organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi;
  4. d. prestazioni per il sostegno e la promozione dell’integrazione degli invalidi.
2 I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 cpv. 1 LAVS .

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 2 cpv. 2 OMAI: Adempimento delle mansioni consuete
    · 14/06/2004 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.