Art. 74 LAI
Organizzazioni private d’aiuto agli invalidi
1 L’assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell’aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall’adempimento dei compiti seguenti:
- a. consulenza e assistenza per gli invalidi;
- b. consulenza per i congiunti degli invalidi;
- c. organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi;
- d. prestazioni per il sostegno e la promozione dell’integrazione degli invalidi.
2 I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 cpv. 1 LAVS .
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 2 cpv. 2 OMAI: Adempimento delle mansioni consuete0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.