Art. 77 LAI

Principio

1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:
  1. a. dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3;
  2. b. dai contributi della Confederazione; bbis. dalle entrate che risultano per l’assicurazione dall’aumento, a suo favore, dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto;
  3. c. dai redditi del patrimonio del Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità secondo l’articolo 79;
  4. d. dalle entrate del regresso contro i terzi responsabili.
2 L’assegno per grandi invalidi e le rendite straordinarie sono finanziati esclusivamente dalla Confederazione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Qualità di parte e legittimazione ricorsuale dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (Ufficio AI) nel procedimento penale
    · 22/01/2026 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 1 cpv. 1 DRif in relazione con gli art. 6 cpv. 2 e 36 cpv. 1 LAI (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) nonché art. 18 cpv. 3 LAVS in relazione con l'art. 6 OR-AVS
    · 26/11/2009 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.