Art. 77 LAI
Principio
1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:
- a. dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3;
- b. dai contributi della Confederazione; bbis. dalle entrate che risultano per l’assicurazione dall’aumento, a suo favore, dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto;
- c. dai redditi del patrimonio del Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità secondo l’articolo 79;
- d. dalle entrate del regresso contro i terzi responsabili.
2 L’assegno per grandi invalidi e le rendite straordinarie sono finanziati esclusivamente dalla Confederazione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Qualità di parte e legittimazione ricorsuale dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (Ufficio AI) nel procedimento penale0 citazioni
-
2Art. 1 cpv. 1 DRif in relazione con gli art. 6 cpv. 2 e 36 cpv. 1 LAI (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) nonché art. 18 cpv. 3 LAVS in relazione con l'art. 6 OR-AVS0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni
-
1 citazioni24/08/2021 · 1 citazioni de
-
1 citazioni26/11/2009 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.