Art. 117 OAI
Entrata in vigore e esecuzione
1 La presente ordinanza ha effetto a contare dal 1° gennaio 1961. Essa è applicabile anche alle richieste presentate nel 1960, ma non ancora risolte alla data della sua entrata in vigore.
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3 Il DFI è incaricato dell’esecuzione.
4 L’UFAS emana le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 108–110.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prova dell'invalidità dei pensionati0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.