Art. 1 LCP
Scopo
1 La presente legge si prefigge di:
- a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
- b. proteggere le specie animali minacciate;
- c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d. garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina.
2 Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pianificazione della protezione delle rive del Wohlensee; ponderazione globale degli interessi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.