Art. 1 LCP

Scopo

1 La presente legge si prefigge di:
  1. a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
  2. b. proteggere le specie animali minacciate;
  3. c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
  4. d. garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina.
2 Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pianificazione della protezione delle rive del Wohlensee; ponderazione globale degli interessi
    · 12/11/2018 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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