Art. 18 LCP

Contravvenzioni

1 È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:
  1. a. cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
  2. b. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un’arma da tiro;
  3. c. detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
  4. d. lascia cacciare cani;
  5. e. non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
  6. f. toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
  7. g. brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
  8. h. ostacola l’esercizio della caccia;
  9. i. omette di ricercare tempestivamente e a regola d’arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
3 Se, nei casi previsti nel cpv. 1 lettere a-g, l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
4 Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.
5 I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione delle siepi
    · 02/07/2007 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Entzug Bewilligung für Nachtsichtzielgerät
    VWBES.2022.369
    · 06/07/2020 · 1 citazioni de
  • OG.2013.00064
    02/05/2014 · 1 citazioni de
  • Natur- und Landschaftsschutz (Heckenschutz)
    · 02/07/2007 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.