Art. 18 LCP
Contravvenzioni
1 È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:
- a. cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
- b. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un’arma da tiro;
- c. detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
- d. lascia cacciare cani;
- e. non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
- f. toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
- g. brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
- h. ostacola l’esercizio della caccia;
- i. omette di ricercare tempestivamente e a regola d’arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
3 Se, nei casi previsti nel cpv. 1 lettere a-g, l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
4 Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.
5 I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione delle siepi2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entzug Bewilligung für Nachtsichtzielgerät1 citazioniVWBES.2022.369· 06/07/2020 · 1 citazioni de
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OG.2013.000641 citazioni02/05/2014 · 1 citazioni de
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Natur- und Landschaftsschutz (Heckenschutz)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.