Fatti

A.X. è proprietario dei fondi n. 621 e 1708 e comproprietario della particella n. 1709 nella città di Sursee. Questi terreni sono delimitati da file di alberi e cespugli fittamente cresciuti. Il Consiglio comunale di Sursee ha inserito queste piantagioni perimetrali in un inventario degli oggetti di protezione della natura e del paesaggio di importanza locale. Le famiglie X. hanno quindi richiesto una decisione impugnabile se queste piantagioni costituiscano siepi protette ai sensi della legislazione cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio. Il Consiglio comunale ha stabilito che si tratta di siepi protette e ha prospettato un'autorizzazione di deroga per la loro rimozione. Contro questa decisione i proprietari dei terreni hanno presentato ricorso.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso constata che la decisione impugnata è stata erroneamente basata sulla legge federale meno ampia anziché sulla pertinente legislazione cantonale e comunale. La legislazione cantonale prevede all'art. 3 dell'Ordinanza sulla protezione delle siepi una protezione generale delle siepi che va oltre la protezione prevista dal diritto federale. Inoltre, l'art. 6 cpv. 1 del Regolamento edilizio e di zonizzazione comunale costituisce una base legale formale per la protezione delle siepi. Pertanto, l'interazione tra la legislazione cantonale e comunale fornisce una base giuridica sufficiente per la protezione delle siepi in questione.

Il Tribunale federale sottolinea tuttavia che nell'accertamento della protezione…