Art. 18b LPN

1 I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d’importanza regionale e locale.
2 Nelle regioni sfruttate intensivamente all’interno e all’esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell’utilizzazione agricola.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione delle siepi
    · 02/07/2007 · 23 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legittimazione delle associazioni di importanza nazionale nella procedura cantonale
    · 18/12/1996 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Assoggettamento a misure di protezione di costruzioni ferroviarie e di oggetti che si trovano su fondi ferroviari
    · 24/02/1995 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Autorizzazione edilizia
    · 09/07/2003 · 13 citazioni de Riassunto
  • Revisione della pianificazione locale
    · 15/07/2014 · 9 citazioni de Riassunto
  • Gesamtrevision Nutzungsplanung
    · 25/01/2022 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.