Art. 18b LPN
1 I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d’importanza regionale e locale.
2 Nelle regioni sfruttate intensivamente all’interno e all’esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell’utilizzazione agricola.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione delle siepi23 citazioni
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2Legittimazione delle associazioni di importanza nazionale nella procedura cantonale1 citazioni
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3Assoggettamento a misure di protezione di costruzioni ferroviarie e di oggetti che si trovano su fondi ferroviari1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Autorizzazione edilizia13 citazioni
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Revisione della pianificazione locale9 citazioni
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Gesamtrevision Nutzungsplanung5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.