Art. 21 LPN
1 La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.
2 Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimozione di vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 LPN)16 citazioni
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2Protezione delle siepi12 citazioni
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3Protezione della situazione acquisita nel caso di costruzioni non conformi alla destinazione della zona situate fuori della zona edificabile nello spazio riservato alle acque (art. 41c cpv. 2 OPAc; art. 24c LPT)4 citazioni
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4Delimitazione tra ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico. 1. Rimedi di diritto contro la ripartizione delle spese della procedura cantonale (consid. 1b)2 citazioni
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5Qualifica di un'istruzione data a un'unità amministrativa di abbattere degli uccelli protetti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Überbauung Fegetzhof6 citazioni
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Wasserbau4 citazioni
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4 citazioni10/10/2006 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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