Art. 21 LPN

1 La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.
2 Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rimozione di vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 LPN)
    · 08/06/2004 · 16 citazioni Riassunto
  2. 2
    Protezione delle siepi
    · 02/07/2007 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Protezione della situazione acquisita nel caso di costruzioni non conformi alla destinazione della zona situate fuori della zona edificabile nello spazio riservato alle acque (art. 41c cpv. 2 OPAc; art. 24c LPT)
    · 06/04/2020 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Delimitazione tra ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico. 1. Rimedi di diritto contro la ripartizione delle spese della procedura cantonale (consid. 1b)
    · 19/06/1996 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Qualifica di un'istruzione data a un'unità amministrativa di abbattere degli uccelli protetti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico
    · 17/04/2015 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Überbauung Fegetzhof
    · 14/01/2010 · 6 citazioni de
  • Wasserbau
    · 13/03/2015 · 4 citazioni de
  • 10/10/2006 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.