Fatti
La A. AG, un'impresa edile di X. (Comune di Saas-Balen), ha depositato ingenti quantità di rifiuti edili minerali sul sito. Su segnalazione del Servizio per la protezione dell'ambiente, la Commissione cantonale delle costruzioni del Cantone Vallese (KBK) ha ordinato l'immediata sospensione dei lavori l'11 settembre 2013.
Con decisione del 5 dicembre 2013, la KBK ha disposto che la A. AG, B. e C. ripristinino lo stato conforme al diritto sui fondi nn. a, b, c, d (foglio n. x, località 'Y.'). La costruzione in container deve essere completamente demolita, i materiali inerti e lo scavo devono essere smaltiti in modo ecologico, i materiali da costruzione e i container devono essere rimossi, il terreno deve essere ripristinato secondo il corso naturale, la copertura vegetale deve essere rinnovata e i fondi devono essere destinati nuovamente all'uso agricolo originario.
Il Consiglio di Stato del Cantone Vallese ha respinto il ricorso contro questa decisione il 21 febbraio 2018. Il Tribunale cantonale vallese ha confermato la decisione il 23 novembre 2018.
La A. AG nonché B. e C. hanno proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione, in via subordinata il rinvio. Hanno fatto valere un permesso di costruzione del 18 settembre 1967, successivamente rinvenuto dal Comune, di cui sono venuti a conoscenza per la prima volta il 31 dicembre 2018. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si è espresso sugli aspetti di diritto ambientale. Lo spazio riservato alle acque della Saaser Vispa era stato fissato dal Comune il 2 aprile 2017 e approvato dal Consiglio di Stato il 20 giugno 2018.
Controverso era in particolare se l'art. 41c cpv. 2 OPAc fondi una garanzia autonoma dello status quo per le costruzioni non conformi alla zona al di fuori della zona edificabile, o se la tutela dello status quo sia disciplinata dall'art. 24c LPT, e se la ricostruzione della costruzione secondo il vecchio diritto possa essere autorizzata a posteriori.
Diritto
Le costruzioni esistenti nello spazio riservato alle acque sono, ai sensi dell'art. 41c cpv. 2 OPAc, in linea di principio tutelate nella loro sussistenza, purché siano state realizzate legalmente e possano essere utilizzate conformemente alla loro destinazione. È controverso se questa disposizione abbia un significato autonomo per le costruzioni non conformi alla zona al di fuori della zona edificabile o se la tutela dello status quo debba essere valutata secondo l'art. 24c LPT e la ponderazione degli interessi di cui all'art. 24c cpv. 5 LPT e all'art. 43a lett. e OPT.
Il Tribunale federale si discosta dalla sua precedente opinione nella sentenza 1C_345/2014 e rileva che l'art. 41c cpv. 2 OPAc contiene una garanzia dello status quo autonoma rispetto all'art. 24c LPT. Il tenore letterale tutela soltanto 'il bestand' (la sussistenza) e non menziona né la modifica, né l'ampliamento, né la ricostruzione, cui rinvia l'art. 24c cpv. 2 LPT. Inoltre, l'art. 24c LPT consente soltanto eccezioni alla conformità alla zona, mentre le costruzioni nello spazio riservato alle acque sono illecite dal punto di vista della protezione delle acque indipendentemente dalla conformità alla zona.
Sistematicamente, la maggiore protezione dello spazio riservato alle acque si oppone a una tutela dello status quo più ampia. Ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAc, la sola dipendenza dall'ubicazione non è sufficiente; gli impianti devono essere necessariamente ubicati nello spazio riservato alle acque e rivestire un interesse pubblico. Ciò serve alle funzioni naturali delle acque e alla protezione dalle piene (art. 36a cpv. 1 LPAc, legge sulle opere idrauliche), alla protezione delle rive come spazio vitale (art. 18 cpv. 1bis LPN) e alla successiva rivitalizzazione (art. 38a LPAc). Che la tutela dello status…