Art. 14 OPN

Protezione dei biotopi

1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
2 La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:
  1. a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica ;
  2. b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l’obiettivo della protezione;
  3. c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
  4. d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
  5. e. dall’elaborazione di dati scientifici di base.
3 I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:
  1. a. dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
  2. b. delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20;
  3. c. dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
  4. d. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall’UFAM;
  5. e. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.
4 I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al cpv. 3 lettere a–d alle particolarità regionali.
5 I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie.
6 Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il cpv. 3, sono determinanti in particolare:
  1. a. la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;
  2. b. la sua funzione compensatrice per l’economia della natura;
  3. c. la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
  4. d. la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.
7 L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Piano cantonale di protezione delle paludi, delle zone palustri e delle zone golenali di importanza nazionale; delimitazione delle zone cuscinetto; estrazione artigianale della torba
    · 20/10/1997 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Parco eolico del Grenchenberg; obbligo di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 LPT)
    · 24/11/2021 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Protezione di una zona golenale d'importanza nazionale
    · 24/03/2020 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Progetto di sentiero pedestre in una delle ultime gole non urbanizzate della regione; ricorso dei Comuni per violazione della loro autonomia contro l'annullamento parziale del progetto da parte del tribunale amministrat…
    · 21/11/2024 · 1 citazioni
  5. 5
    Parco eolico di Sainte-Croix; definizione dell'interesse nazionale; protezione contro il rumore
    · 18/03/2021 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Änderung kommunaler Nutzungspläne (Windparkzone Schwyberg)
    · 26/10/2016 · 15 citazioni de Riassunto
  • Autorizzazione edilizia
    · 09/07/2003 · 12 citazioni de Riassunto
  • und Vollzug des Biotopschutzes nach NHG, URP 1999 S. 765 ff., insbes. S. 773). Vielmehr ist im Planungs- oder Bewilligungsverfahren für einen "technischen Eingriff" abzuklären, ob ein schutzwürdiges Biotop vorliegt, ob dieses durch das geplante Projekt beeinträchtigt wird und wenn ja, ob der Eingriff vermieden werden kann; wenn nein, sind Ersatzmassnahmen anzuordnen (Art. 18 Abs. 1ter NHG).
    · 26/04/2002 · 12 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.