Fatti
Il 27 giugno 1990, il Gran Consiglio del Canton Neuchâtel ha adottato un decreto concernente la protezione delle paludi, dei siti paludosi e delle zone alluvionali di importanza nazionale. Il Canton Neuchâtel ha successivamente elaborato un progetto di piano cantonale di protezione, che ha suscitato diverse opposizioni da parte di organizzazioni per la protezione della natura. Il Dipartimento cantonale della gestione del territorio ha respinto tali opposizioni e adottato il piano senza modifiche.
Le organizzazioni per la protezione della natura hanno quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato e il rinvio della causa per una nuova decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Canton Neuchâtel non potesse rinunciare a delimitare le zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico nell'ambito del piano cantonale di protezione. Tale delimitazione è infatti un obbligo derivante dal diritto federale, volto a proteggere in modo durevole i biotopi paludosi contro le minacce e i danni provenienti dalle superfici circostanti sfruttate.
Per quanto riguarda lo sfruttamento artigianale della torba, il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 13 cpv. 2 del regolamento, che autorizza il proseguimento di tali sfruttamenti nelle torbiere alte di importanza nazionale, non è compatibile con il diritto federale, che li vieta. Solo uno sfruttamento controllato della torba, entro limiti rigorosi, può ancora essere considerato conforme al diritto federale.
Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 21 del regolamento, che autorizza il…